Banksy fa causa agli organizzatori della mostra a lui dedicata

Gli organizzatori della mostra Banksy. A visual protest ospitata al Mudec di Milano e in programma fino al 14 aprile 2019, sono stati citati in giudizio dalla Pest Control, società che detiene il diritto di agire per conto dello street artist Banksy (la cui identità è avvolta nel mistero). La causa è l’utilizzo non autorizzato del nome, riferendosi in particolare al merchandising legato all’esposizione. La notizia è di questi giorni anche se i fatti risalirebbero già alla fine del 2018.

La mostra

La mostra milanese, come già specificato dallo stesso Mudec, è sempre stata definita “non autorizzata” e “non ufficiale”. L’artista l’ha aggiunta nel suo sito, infatti, all’interno della lista delle varie esposizionifake” – le esposizioni organizzate senza il suo consenso. Gli organizzatori hanno però assicurato che in rassegna

non sono presenti lavori sottratti illegittimamente da spazi pubblici, ma solo opere di collezionisti privati di provenienza certificata.

Sulla questione si è pronunciato il giudice del Tribunale di Milano

Sulla questione si è pronunciato il giudice del Tribunale di Milano Claudio Marangoni, presidente della sezione specializzata in materia d’impresa. Marangoni ha dato ragione alla Pest Control per quanto concerne l’utilizzo del nome dell’artista sui gadget, venduti nel bookshop del museo, che sono quindi stati ritirati immediatamente. In tribunale è stato portato anche il catalogo della mostra, a causa delle riproduzioni fotografiche delle opere presenti su di esso. In questo caso, la situazione è piuttosto contorta. Le opere riprodotte sono risultate regolarmente acquisite da privati dietro autorizzazione dello stesso Banksy. E sono stati gli stessi proprietari a cedere agli organizzatori della mostra il diritto alla riproduzione.

Il punto cruciale è che non si può dimostrare che, insieme al diritto di proprietà, sia stato ceduto anche quello di riproduzione. Potrebbe allora venire compromesso il diritto dell’autore all’utilizzo commerciale della propria opera, visto che il catalogo del Mudec entrerebbe in concorrenza con altre pubblicazioni analoghe, autorizzate da Banksy. D’altra parte, la Pest Control non ha potuto dimostrare di essere titolare dei diritti di riproduzione. Perché ciò implicherebbe la divulgazione del vero nome di Banksy. Quindi le riproduzioni di celeberrime opere come Bambina con il palloncino rosso e Lanciatore di fiori, anche se tutelate dalla registrazione del marchio, secondo il giudice non possono essere protette come marchi.

Banksy avrebbe i diritti su di esse solo nel caso in cui rivelasse la sua vera identità, in base alle norme esistenti in materia di diritto d’autore. 

Bambina con il palloncino
Una vittoria parziale

La questione si è al momento conclusa quindi con una vittoria parziale dello street artist. E, visto che la stessa notorietà di Banksy si basa anche sull’anonimato, la decisione di acquisire i pieni diritti sulle opere rivelando in futuro la sua identità è ritenuta molto improbabile.

Restiamo in attesa della prossima mossa.

Lanciatore di fiori

 



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.