La privacy al tempo del Covid-19: la posizione dell’Europa

È aprile 2020 e siamo nel mezzo di una Pandemia. Sappiamo tutti cosa sia. C’è un fatto, però, che delle volte si ignora: l’effetto che sta avendo questa situazione su noi stessi e la nostra privacy. Le informazioni che riceviamo ogni giorno delle volte sembrano comprimerci e tanto spesso, la loro natura non è neanche veritiera.

La veridicità di un’informazione è fondamentale, è fondamentale sia per chi offre una notizia, sia per chi ne usufruisce. Tuttavia, in questi tempi non è stato sempre così. Tra le tante informazioni che sono circolate, oggi vorremmo analizzare quella sulla presunta lesione del diritto alla privacy.

L’emergenza sanitaria in cui riversa la popolazione mondiale, ha costretto gli stati a domandarsi quali fossero gli strumenti più adatti al contenimento della diffusione del virus. In Cina sono stati intensificati i sistemi di sorveglianza. Lo stato ha infatti installato circa 200 milioni di telecamere di sicurezza. E per mezzo dell’utilizzo di specifiche applicazioni per la creazione di cluster Big Data, è stato possibile assicurare il rispettato della quarantena e mappare i movimenti dei potenziali infetti.

Localizzando ed isolando il “virus” è stato possibile limitare il contagio, ma con quale prezzo? Bisogna infatti chiedersi se la sorveglianza e le tecnologie adottate dallo Stato cinese siano giustificabili. Questo lo lasciamo a voi.

il nostro interesse è infatti riportare i fatti, e per farlo, ecco proposto quanto sta succedendo in Italia e in Europa, e come il dibattito pubblico sta evolvendo. La via, il modello che è stato adottato in Europa è di natura garantista, la decisione è infatti quella di voler limitare in minima parte il perimetro del diritto alla privacy.

In una dichiarazione congiunta fatta dal presidente del Comitato della Convenzione 108, Alessandra Pierucci, e il Commissario per la protezione dei dati del Consiglio d’Europa, Jean-Philippe Walter, il Consiglio d’Europa dichiara le sue posizioni riguardanti il trattamento dei dati in relazione alle misure da adottare per la limitazione della diffusione del virus.

La Convenzione 108 è il chiaro quadro di riferimento normativo internazionale per la tutela dei diritti dei singoli nel caso del trattamento dei dati. Sono 55 i Paesi aderenti, 70 gli osservatori e 130 i Paesi che hanno adottato normative riguardanti l’uso dei dati personali. Intangibili, suscettibili alla compressione all’interno del panorama dei diritti e delle libertà individuali.

privacy

Tuttavia, sono fondamentali per garantire il pieno e concreto esercizio di molteplici libertà personali, e non solo della libertà di movimento che a noi tutti preme, ma di espressione.

According to Convention 108+ (see Article 11) exceptions shall be “provided for by law, respect the essence of the fundamental rights and freedoms and constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society”.

La  Convenzione 108+ riconosce infatti la necessità di consentire restrizioni in linea con obiettivi di interesse pubblico. Tuttavia, le restrizioni devono rispondere a requisiti molto chiari, anche durante lo stato di emergenza, al fine di garantire il costante rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali. Laddove vengano applicate restrizioni, tali misure devono perciò essere adottate esclusivamente a titolo provvisorio e solo per un periodo di tempo esplicitamente limitato, rassicurando su una protezione completa dei dati personali.

Proteggere i dati sì, ma non ostacolare il salvataggio delle vite umane a rischio. In conformità con la Convenzione 108+, i principi di protezione dei dati saranno rispettati. Pertanto, gli interessati verranno informati del trattamento dei dati personali ad essi correlati. Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato solo in caso di necessità, e in maniera proporzionale allo scopo. Scopo che deve essere a sua volta legittimo.

Tra i principali principi previsti dalla Convenzione 108+ vi è il principio di liceità. In base a questo, il trattamento dei dati può essere effettuato sulla base del consenso dell’interessato o su qualche altra base legittima stabilita dalla legge. Base legittima che potrebbe comprendere il trattamento dei dati necessari per gli interessi vitali delle persone e per motivi di interesse pubblico.

Prima della definizione di misure atte a contrastare la diffusione del Covid-19 serviranno evidenze concrete, circa la liceità e quindi la necessità di un certo tipo di azione e la reale efficacia del progetto stesso. Il Consiglio d’Europa ricorda perciò di valutare, come già detto, la necessità. Ma valutare anche l’efficacia del progetto, come l’efficacia di soluzioni alternative, che possano avere un impatto più basso sulle libertà di ogni cittadino.


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